Il Cruscotto Infortuni finora è stato utilizzato solamente in maniera sperimentale, con accesso riservato ai soli funzionari degli organi di vigilanza. A decorrere dal 17 dicembre 2019, l’INAL ha rilasciato un’implementazione al predetto servizio telematico.
Il Cruscotto Infortuni è accessibile ai datori di lavoro (e soggetti delegati) e loro intermediari, nell’area dei servizi online del sito istituzionale dell’INAIL – macro area del menu “Denuncia d’infortunio e malattia” del portale – tramite l’inserimento delle credenziali già in possesso dei predetti soggetti per l’accesso al servizio della denuncia di infortunio in modalità telematica.
In merito all’abolizione del Registro Infortuni, invece, l’obbligo di tenuta del registro infortuni ma non esclude altri adempimenti importanti, quali:
- l’obbligo di conservazione del registro per i canonici quattro anni, per eventuali verifiche da parte dei funzionari di vigilanza;
- l’obbligo del datore di lavoro di denunciare all’INAIL gli infortuni occorsi ai dipendenti prestatori d’opera, come previsto dall’art. 53 del Dpr. n. 1124/1965, modificato dall’art. 21, co. 1, lett. b). D.Lgs. n. 151/2015.